Analizzando la situazione relativa alla professione dell’amministratore condominiale in ambito europeo, bisogna precisare che le uniche nazioni laddove essa risulta regolamentata da apposite normative sono Francia, Belgio, Spagna, Polonia, Lussemburgo, Olanda.
In tutte le altre nazioni il mercato è “libero” e di conseguenza chiunque abbia l’intenzione di amministrare condomini, senza requisiti precisi, è considerato idoneo ad iniziare la professione.
Per quanto riguarda la Spagna, per esercitare tale professione è necessario essere iscritti in un apposito “Collegio Amministratori d’Immobili” e per accedervi bisogna:
a) essere laureati in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali, architettura, ingegneria;
b) che i diplomati di scuola media superiore abbiano frequentato e superato un apposito corso universitario di formazione immobiliare della durata di tre anni.
L’iscrizione è automatica dopo semplice domanda di adesione seguita dalla dovuta documentazione.
Una recente riforma della legislazione condominiale spagnola prevede inoltre che alle assemblee di condominio non possono partecipare, e quindi non possono votare, i condomini morosi.
Per il funzionamento dell’assemblea pertanto il quorum va aggiornato detraendo dal valore
millesimale complessivo i mm rappresentati dai morosi e determinando un nuovo quorum
assemblare.
In Francia è stata approvata una nuova normativa che riguarda l’attività dell’amministratore condominiale e dell' agente immobiliare e che estende la possibilità di esercitare tale attività sul suolo francese anche ai cittadini di uno stato membro della comunità europea a condizione che si adeguino alle normative cui si sottopongono i colleghi francesi.
Per esercitare tale attività è necessario ottenere un “patentino” che viene rilasciato dalle prefetture eccetto che per Parigi dove tale adempienza viene espletata dal Questore. Con il patentino si possono svolgere le attività di gestione immobiliare che comprende anche l’attività di amministratori di condominio, quella di agente immobiliare e di prestazioni turistiche.
Il patentino ha durata decennale e per ottenere l’iscrizione all’albo è necessario avere:
- una laurea in giurisprudenza, economia e commercio, ingegneria, architettura;
- per i diplomati di scuola media superiore è necessario seguire un corso triennale
di specializzazione in materia immobiliare;
- diploma ed esperienza professionale;
- per i non diplomati attestato di esperienza professionale dimostrando di aver lavorato
per almeno dieci anni presso uno studio professionale oppure come quadro in un’azienda
del settore per almeno quattro anni.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
- certificato di idoneità professionale presentando fotocopie di lauree, diplomi
ed attestati d’impiego;
- attestato da cui risulti la copertura di assicurazione responsabilità civile per danni a terzi;
- attestato sulle garanzie finanziare dove devono essere specificate le condizioni generali
di garanzia, il suo ammontare, la durata, la condizione di remunerazione del garante,
la modalità di controllo;
- iscrizione alla Camera di Commercio.
Il garante ha l’obbligo di segnalare alla Prefettura, che procede alla revoca del patentino, i casi di scorretto comportamento del professionista assicurato.
In Belgio la normativa è uguale a quella francese così come pure per il Lussemburgo.
In Austria, Germania, Olanda, Repubblica Ceca esiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio dopo aver superato un esame e presentato la consueta documentazione mentre in Finlandia, Irlanda, Danimarca, Lettonia, Lituania, Estonia, Slovenia, Croazia tutti possono esercitare questa attività professionale.
In Ungheria le cose sono recentemente peggiorate in quanto in passato vi era l’obbligo dell’iscrizione alla Camera di Commercio che tuttavia oggi è stato annullato.
In Polonia vi è l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio dopo aver superato un
apposito esame ed essendo in possesso di un diploma di scuola media superiore.
In Svizzera vi è l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio.
In Portogallo non esiste un associazione di amministratori di beni.
Nella direttiva riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionale si stabiliscono gli obiettivi di eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra stati membri e a questo proposito la disciplina deve tenere conto di alcuni principi:
- la facoltà di esercitare una professione in uno stato membro diverso da quello in cui si
acquisisce la qualifica professionale;
- per favorire la libera circolazione dei professionisti le associazioni o stati membri devono
disporre di piatta formi comuni a livello europeo;
- le associazioni hanno lo scopo di mantenere un livello elevato del settore professionale
in questione e a tal fine sono oggetto di riconoscimento specifico da parte di uno stato
membro e rilasciano ai loro componenti un titolo di formazione, esigendo da parte loro
il rispetto delle regole di condotta professionale.